Cappo abrogato dalla L.R. 06/06/2017, n. 12, così recitava:

CAPO II - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Articolo 19 - (Autorizzazione unica ambientale)

1. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'insediamento di attività produttive l'Ente competente rilascia in un provvedimento unico ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione in campo ambientale necessaria per la realizzazione e la gestione dell'impianto.

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale di riferimento, individua le procedure per la contestualizzazione delle autorizzazioni ambientali e gli impianti e i settori di attività che usufruiscono di procedure semplificate.

3. La Provincia è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ambientale unica relativa alla realizzazione ed all'esercizio di:

a) impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti non rientranti nelle procedure semplificate di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione delle direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

b) lettera abrogata dalla L.R. 29/05/2007, n. 22;

c) impianti rientranti negli elenchi allegati alla direttiva 84/360/CEE del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali e alla direttiva 96/61/CEE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

d) impianti produttivi i cui scarichi non recapitano nelle pubbliche fognature, ad esclusione degli impianti che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995 n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento).

4. Il Comune è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ambientale unica, nei casi non previsti dal comma 3, nell'ambito delle procedure di cui alla legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "Sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "Istruzione scolastica" e "Formazione professionale").

5. In relazione agli impianti del comma 3, lettera a) di applicano le procedure di approvazione e autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997 comprensive anche degli atti approvativi e autorizzativi urbanistico-edilizio e paesistico-ambientali.

6. In relazione agli impianti del comma 3, lettere b), c) e d) e del comma 4 possono applicarsi, a richiesta del proponente, le procedure stabilite nell'articolo 18 della I.r. 9/1999.

7. L'istruttoria tecnica per il rilascio della autorizzazione è svolta dai dipartimenti provinciali dell'ARPAL.

8. Le Province forniscono assistenza ai Comuni in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

 

Articolo 20 - (Domanda di autorizzazione)

1. La Giunta regionale approva i modelli contenenti la documentazione tecnico-amministrativa da allegare alla domanda di autorizzazione unica ambientale da graduare in relazione alle tipologie degli impianti e che in relazione a quelli di cui all'Allegato 1 alla direttiva 96/61/CEE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento devono contenere la descrizione:

a) della tipologia, delle caratteristiche tecniche e delle finalità dell'impianto;

b) dello stato del sito di ubicazione dell'impianto;

c) del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale;

d) della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dell'impianto oppure per ridurle e per controllarle nel corso della gestione;

e) delle misure di prevenzione e di recupero o autosmaltimento dei rifiuti;

f) delle altre misure previste perché la gestione avvenga:

1) nel rispetto delle norme volte a prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

2) nell'ottica del risparmio energetico e, ove possibile, con l'utilizzo delle forme di energia alternativa;

3) in modo da evitare il rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività e far sì che il sito sia ripristinato in modo soddisfacente.

2. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti, ai controlli e ai sopralluoghi necessari per il rilascio del provvedimento di cui all'articolo 19 sono a carico del richiedente.

3. L'importo e le modalità di versamento di tali spese sono determinate dagli enti competenti al rilascio della autorizzazione ambientale unica sulla base di una direttiva della Giunta regionale, che definisce la quota percentuale che spetta all'ARPAL in relazione ai costi sostenuti.

4. Le spese di istruttoria tecnica di cui ai comuni 2 e 3 vengono ridotte del 40 per cento nel caso di impianti che dichiarino di implementare un sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 ed ottenere la relativa certificazione da organismo accreditato, ovvero la registrazione EMAS.”

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