Articolo abrogato dalla L.R. 29/05/2007 n.22. L'articolo 109 così recitava: "1. Alle esigenze di spese relative alle disposizioni del presente titolo si provvede sino ad esaurimento con i fondi di cui al capitolo 8741 "Interventi regionali per l'uso razionale dell'energia, per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti alternative di energia." Successivamente si provvede con i finanziamento destinati al piano energetico regionale anche ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del d.lgs. 112/1998.

2. La Giunta regionale programma annualmente l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 in base ai criteri e alle priorità individuati dal piano energetico regionale, stabilendo i requisiti di ammissibilità e le modalità di finanziamento degli interventi.

"3. Sino alla approvazione del piano energetico regionale si applicano, per la concessione dei contributi, i criteri di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1756 in data 19 giugno 1998 e n. 713 in data 2 luglio 1999."

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino