Articolo abrogato dalla L.R. 29/05/2007 n.22. L'articolo 72-quater così recitava: "1. Sono di competenza della Provincia:

a) le autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV e le relative varianti;

b) il controllo e la vigilanza sulle suddette reti.

2. Qualora gli impianti interessino il territorio di due o più Province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre Province."

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