Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, della L.R. 29/12/2021, n. 22, così recitava:

"Art. 26. - (Varianti al piano di bacino anche stralcio)

1. Gli organi dell’Autorità di bacino, anche su iniziativa degli uffici regionali, possono proporre modifiche, integrazioni od aggiornamenti dei piani di bacino o loro stralci, sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, nonché di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio.

2. Istanze di modifiche od integrazioni ai piani vigenti possono, altresì, essere proposte alla Regione dai comuni interessati sulla base di adeguata documentazione tecnica.

3. Il piano di bacino è oggetto di una variante sostanziale nel caso in cui emerga l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del piano stesso, o nel caso di modifiche od integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni. La formazione e l'approvazione di tali varianti seguono la procedura di cui all'articolo 25.

4. Le varianti che consistano nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 19, ovvero previste da normative regionali o nazionali, sono approvate con le modalità di cui al comma 5, garantendo, in ogni caso, l'attivazione di adeguate forme di pubblicità partecipativa nei termini indicati nel medesimo comma.

5. Le modifiche od integrazioni che non ricadano nelle fattispecie di cui al comma 3 sono approvate dalla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino. Qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni.

6. L’indizione della fase di pubblicità di cui al comma 5 avviene con atto degli uffici regionali, nel quale sono stabilite le modalità ed i termini della divulgazione e della presentazione delle osservazioni, nonché un adeguato regime transitorio, che fissi adeguate misure di salvaguardia o di attenzione fino all’entrata in vigore definitiva della variante.

7. Ulteriori fattispecie di semplificazione delle procedure possono essere individuate dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 19, comma 1.

8. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione delle medesime.

9. Un esemplare delle varianti, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione e i comuni interessati. Sono, altresì, pubblicate sul sito web della Regione."

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