Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, della L.R. 29/12/2021, n. 22, così recitava:

"Art. 24. - (Funzionamento dell'Autorità di bacino)

1. Le funzioni tecnico-amministrative a supporto delle attività degli organi dell’Autorità di bacino sono assicurate dalle strutture della Regione competenti in materia, con riferimento:

a) all'elaborazione delle proposte di piano di bacino o delle relative varianti, con coordinamento delle istanze provenienti dai comuni interessati;

b) alla gestione dei piani di bacino vigenti.

2. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità operative ed indirizzi procedurali per il funzionamento dell'Autorità, anche al fine di assicurare il coordinamento e l’omogeneità di gestione a livello regionale."

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino