Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, della L.R. 29/12/2021, n. 22, così recitava:

"Art. 20. - (Comitato tecnico di bacino)

1. Il Comitato tecnico di bacino, di seguito denominato Comitato, organo di consulenza dell'Autorità di bacino, svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e amministrativo avvalendosi degli uffici tecnici regionali competenti in materia, individuati a tale scopo.

2. Il Comitato è composto da:

a) il direttore generale del Dipartimento competente in materia di ambiente e difesa del suolo, che lo presiede in qualità di Segretario generale;

b) sei dirigenti regionali scelti tra quelli competenti in materie attinenti la pianificazione di bacino;

c) quattro esperti di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Comitato, nominati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento all'ingegneria idraulica, all'idrologia, alla geologia, all'idrogeologia, alle scienze naturali ed alla riqualificazione ambientale e del territorio.

3. Il Comitato decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria."

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