Articolo abrogato dalla L.R. 06/02/2020, n. 1.

L’articolo 9 così recitava:

“Art. 9 - (Dichiarazione di inizio attività (DIA) obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive e procedimento di conferenza di servizi)

1. Ove le istanze presentate allo SUAP ai sensi dell’articolo 7 del d.p.r. 160/2010 prevedano la realizzazione degli interventi edilizi di cui all’Allegato 2 (Interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a procedimento di conferenza di servizi) che siano conformi alla disciplina urbanistico-edilizia e territoriale, alla vigente programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione ed alle normative igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, gli stessi sono realizzabili mediante DIA obbligatoria contenente la documentazione prevista nell’articolo 26, commi 2 e 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La DIA obbligatoria per la realizzazione di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui all’Allegato 2, lettera f), è corredata da relazione tecnica redatta dal gestore di rete che specifichi le opere da compiersi ed asseveri la loro conformità ai piani territoriali di livello sovracomunale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza. Nel caso di impianti aventi tensione nominale superiore a 1000 volt lo SUAP provvede a dare comunicazione della DIA presentata all’amministrazione provinciale e acquisisce le valutazioni tecniche dell’ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

3. Abrogato

4. Abrogato

5. La Giunta regionale può emanare specifiche disposizioni di ulteriori semplificazioni relative alle procedure di DIA obbligatoria aventi ad oggetto gli interventi di cui alla lettera f) dell’Allegato 2, nel rispetto delle disposizioni statali.

6. Gli interventi urbanistico-edilizi oggetto della DIA obbligatoria possono essere iniziati decorso il termine di trenta giorni dalla relativa presentazione. Entro il medesimo termine il responsabile dello SUAP può notificare all’interessato ordine motivato di non effettuare il preciso intervento ove riscontri l’assenza di uno o più dei presupposti o dei requisiti prescritti ovvero di una o più delle condizioni stabilite dall’articolo 26, comma 2, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli adempimenti relativi al versamento del contributo di costruzione dovuto, all’integrazione della documentazione a corredo della DIA obbligatoria, all’inizio e all’ultimazione dei lavori, nonché alla stipulazione dell’atto convenzionale, si applicano le disposizioni stabilite nel suddetto articolo 26.

7. Nel caso gli interventi oggetto dell’istanza di cui al comma 1 richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche per il cui rilascio sia previsto un termine inferiore a novanta giorni, fino all’acquisizione di tali atti la DIA obbligatoria è priva di effetti e l’interessato non può dare inizio ai lavori. A tal fine il responsabile dello SUAP:

a) può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della l. 241/1990 per acquisire tali atti, da concludersi nel termine di trenta giorni dall’indizione della conferenza;

b) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi, conclude in ogni caso il procedimento considerando acquisito l’assenso di tali amministrazioni dando atto che la DIA obbligatoria è divenuta efficace con conseguente facoltà di inizio dei lavori.

8. L’elenco degli interventi edilizi di cui all’Allegato 2 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, in adeguamento alle sopravvenute disposizioni statali e regionali.”

Dalla redazione