Articolo prima inserito dalla L.R. 28/12/2017, n. 29 e poi abrogato dalla L.R. 29/12/2020, n. 32, così recitava:

"Articolo 37-bis - Interventi contro il bullismo e il cyberbullismo

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2-bis, e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni della L. 71/2017, promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela dell'integrità psico-fisica dei giovani, in particolare nell'ambito scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene, inoltre, interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.

2. La Giunta regionale istituisce, definendone altresì le modalità di funzionamento, la Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo con la finalità di prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e di raccogliere informazioni sulle problematiche suddette.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 la Regione può avvalersi degli organismi di coordinamento previsti dagli articoli 35 e 36."

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino