Articolo abrogato dalla L.R. 06/04/2017, n. 7, così recitava:

“Art. 20 - (Modifica alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio))

1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 11/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “affari giuridici in materia ambientale” sono soppresse e dopo le parole: “programmi ambientali”, sono inserite le seguenti: “tutela della risorsa idrica,”.”

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