Articolo modificato dall’art. 14, commi 1-4, della L.R. 19/12/2014, n. 40; dall’art. 20, comma 1, della L.R. 09/03/2015, n. 7; dall’art. 10, comma 2, L.R. 12/11/2015, n. 18; dall'art. 19, comma 1, della L.R. 29/12/2015, n. 27 e, successivamente abrogato dall’art. 18, comma 1, della L.R. 09/08/2021, n. 13, così recitava:

“Art. 21 - (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo)

1. L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio marittimo situati nell’ambito territoriale della Regione Liguria ed istituita quale tributo proprio dall’articolo 24 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2013)) e successive modificazioni ed integrazioni è dovuta alla Regione Liguria dal concessionario. Nelle circoscrizioni di competenza delle autorità portuali l’imposta è dovuta per le sole concessioni rilasciate a uso turistico ricreativo.

2. La misura dell’imposta è pari a una percentuale della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali già dovuti per il 2013 e modificabili solo in base ai dati Istat annuali, così determinata:

a) 10 per cento per le concessioni demaniali marittime riguardanti le strutture dedicate alla nautica da diporto come definite dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni, i cantieri navali e la pesca professionale così come definiti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), le occupazioni dell’Ente pubblico con esclusione di quelle a uso turistico ricreativo, le pertinenze per la parte soggetta all’applicazione del canone di cui all’articolo 1, comma 251, punto 2.1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), le concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e le concessioni di cui al all’articolo 39, secondo comma, del Codice della Navigazione e di cui all’articolo 37 del regolamento del Codice della Navigazione;

b) 25 per cento per tutte le concessioni demaniali marittime rilasciate per usi diversi da quelli riportati alla lettera a), ivi comprese quelle a uso turistico ricreativo rilasciate e gestite dalle autorità portuali.

L’imposta di cui alla lettera b) non è dovuta dai soggetti titolari di “beni incamerati”.

3. Entro il 31 luglio di ogni anno i comuni, le autorità portuali e le capitanerie di porto quantificano e comunicano alla Regione Liguria e notificano ai soggetti passivi di cui al comma 1 gli importi dovuti di rispettiva competenza.

4. I soggetti passivi di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento dell’imposta entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Liguria ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale specificando l’anno di imposta cui si riferisce il pagamento, l’Ente che ha rilasciato la concessione e gli estremi della stessa la cui mancata indicazione è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 50,00.

5. In assenza della comunicazione dell’ammontare del canone aggiornato da parte delle autorità competenti di cui al comma 3, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell’imposta nei termini di cui al comma 4 ed in misura pari a quella dell’anno precedente, salvo conguaglio.

6. Per le violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 28/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Per le controversie relative all'accertamento ed alla contestazione delle sanzioni, alla riscossione dell'imposta, nonché al rimborso della stessa è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Per le somme non dovute, erroneamente o indebitamente versate, è consentito il rimborso in favore dei soggetti aventi diritto. Il rimborso è concesso previa verifica da parte delle strutture regionali preposte alla cura delle relative politiche di settore dell’apposita istanza che i soggetti interessati trasmettono, pena la decadenza, entro tre anni dalla data dell’avvenuto pagamento. Per le istanze pervenute a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.

9. Il diritto alla riscossione dell’imposta si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

10. Al fine di garantire la corretta gestione dell’imposta, la Regione può, altresì, accedere ai dati detenuti dai soggetti passivi e dagli enti preposti al rilascio delle concessioni, nel rispetto della normativa statale di riferimento.

11. Il gettito derivante dalle riscossioni a titolo di imposta regionale risultanti dall’ultimo Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria approvato è destinato ai comuni costieri, sulla base di progettualità da loro avanzate secondo le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale, per interventi finalizzati alla gestione, alla fruizione ed al mantenimento del demanio marittimo, nonché per interventi di difesa della costa nel rispetto delle competenze di cui al titolo II della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni. All’interno delle circoscrizioni di competenza delle autorità portuali il contributo è finalizzato esclusivamente a interventi di ripascimento stagionale. Una quota del 15 per cento dell’anzidetto gettito, e comunque non inferiore alla somma di 280.000,00 euro, è riservata al bilancio regionale, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza regionale.

11 bis. Abrogato

12. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, constatate con le formalità previste dal comma 6, è effettuato dai comuni.

13. L'accertamento è effettuato dai comuni anche nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa.

14. I comuni contestano la violazione al trasgressore e agli eventuali coobbligati, conformemente alla normativa vigente, con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso, degli interessi moratori e della sanzione amministrativa tributaria.

15. Le entrate derivanti dalle attività di cui ai commi 12, 13 e 14 sono introitate dai comuni, che provvedono a riversare alla Regione Liguria le somme relative a tributo ed interessi moratori.

16. I comuni procedono alla riscossione coattiva delle somme dovute, a seguito delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto - legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

17. La disciplina di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Dalla medesima data sono abrogati la legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2 (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile), l’articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1995, n. 56 (Provvedimenti in materia di tributi regionali) e l’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 38 ((Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012)). Le procedure di riscossione ordinaria e coattiva già attivate vengono portate a conclusione ai sensi della previgente normativa.”

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