Articolo modificato dall'art. 5, commi 1-4, della L.R. 29/11/2012, n. 39; dall'art. 155, comma 1, della L.R. 10/04/2015, n. 15; dall'art. 7, comma 1, della L.R. 27/12/2018, n. 29 e, successivamente, abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 28/10/2021, n. 15, così recitava:

"Art. 15 - (Concessione dei contributi per impianti sportivi)

1. La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i contributi di cui agli articoli 11 e 12 entro il 31 maggio di ogni anno.

2. Ai contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di definanziamento di cui all’articolo 31, comma 8, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Non sono ammissibili ai benefici di cui al comma 1 le richieste:

a) presentate fuori termine;

b) riguardanti lavori già eseguiti o già iniziati prima della formale comunicazione di concessione da parte della Regione;

b-bis) riguardanti lavori di manutenzione ordinaria già eseguiti, ovvero relativi ad attrezzature di supporto degli impianti sportivi acquistate prima della formale comunicazione di concessione da parte della Regione;

c) avanzate da soggetti che, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, abbiano subito la decadenza o la revoca dei contributi concessi dalla Regione ai sensi della presente legge, per loro inadempimenti, indipendenti da cause di forza maggiore.

4. Sono soggetti a revoca i seguenti contributi in conto interessi concessi:

a) per interventi i cui lavori siano stati iniziati prima dell’avvenuta concessione del mutuo;

b) per l’acquisizione di attrezzature a supporto degli impianti sportivi i cui acquisti siano stati effettuati prima della concessione del mutuo.

5. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4 non si applicano agli impianti destinati ad ospitare grandi eventi sportivi di carattere internazionale assegnati in Liguria, purché venga dato atto, nel provvedimento comunale di approvazione del progetto esecutivo dell’opera, della necessità ed urgenza di procedere legata alla candidatura.

6. Eventuali variazioni della progettazione definitiva o esecutiva rispetto al progetto ammesso al finanziamento devono essere comunicate tempestivamente alla Regione che provvede a valutarne l’ammissibilità sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici e tenuto conto dei criteri previsti dal Programma regionale di cui all’articolo 7."

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