Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1, così recitava:

"Art. 14 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro")

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 38/1998 sono inserite le seguenti:

"a-bis) svolgere, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, in raccordo con i servizi per l’'impiego, attività di assistenza tecnica e tutoraggio a favore di categorie svantaggiate di lavoratori, al fine di agevolarne la permanenza, l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro sulla base di specifici progetti finalizzati, cofinanziabili con risorse statali e comunitarie, approvati con deliberazione della Giunta regionale.;

“a-ter) promuovere tirocini formativi e di orientamento fatto salvo l’articolo 159, comma, 1 lettera b) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”."

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