Articolo abrogato dall’art. 2, comma 115, della L.R. 24/12/2010, n. 9, così recitava:

“Art. 40 - (Fondo di dotazione per la società per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale - Litorale S.p.a.)

1. È istituito il "Fondo di dotazione per la società per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale - Litorale S.p.a.", di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, di seguito denominato fondo, il quale è gestito dalla società stessa sulla base di una apposita convenzione con la Regione.

2. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell'annualità precedente a quella di riferimento, sentita la commissione consiliare competente, adotta il piano delle attività della Litorale S.p.a..

3. Relativamente all'anno 2008 il piano di cui al comma 1 è adottato entro il 31 marzo.

4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB B43, denominato "Fondo di dotazione per la società per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale - Litorale S.p.a.", con lo stanziamento di 1 milione 500 mila euro per l'esercizio 2008.”

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