Articolo modificato dall'art. 108, della L.R. 28/04/2006, n. 4; sostituito dall'art. 1, comma 15, della L.R. 11/08/2008, n. 14 e, successivamente, abrogato dall'art. 107, comma 1, della L.R. 06/11/2019, n. 22, ,così recitava:

“Art. 86 - (Finanziamenti per la riqualificazione e il recupero dei mercati al dettaglio su aree pubbliche)

1. La Regione finanzia interventi diretti alla riqualificazione e al recupero dei mercati ubicati o da ubicare su aree pubbliche, con particolare riferimento all’incentivazione dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori.

2. Destinatari dei finanziamenti di cui al comma 1 sono i comuni della regione.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in particolare, stabilisce:

a) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei comuni e per lo svolgimento delle relative istruttorie;

b) la misura massima del finanziamento concedibile;

c) i criteri per la concessione dei finanziamenti;

d) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti.

4. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo gravano sulle dotazioni del capitolo B32510.”

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