Articolo abrogato dalla L.R. del 28/12/2007 n.26. L'articolo 4 così recitava: "1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1 sono concessi in forma di contributo in conto capitale e sono destinati alla copertura massima di una percentuale del costo complessivo dell'intervento pari al:

a) 30 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) 60 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

"b-bis) 90 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis)."

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