Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 04/08/2009, n. 19, così recitava:

Art. 70 - Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, come modificata dalla L.R. 18 febbraio 1989, n. 13; dalla L.R. 5 marzo 1990, n. 25; dalla L.R. 4 dicembre 1992, n. 49; dalla L.R. 22 maggio 1997, n. 11; dalla L.R. 29 maggio 1997, n. 15 concernente disciplina dei servizi di sviluppo agricolo

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 56/1987 è sostituito dal seguente:

"3. Il piano annuale di attuazione comprende anche i progetti di attività redatti, secondo le direttive regionali, dagli enti indicati nell'articolo 11 e presentati entro la data indicata dal piano triennale dei servizi di sviluppo agricolo.".

2. I numeri 3) e 4) del comma 2, lettera b), nonché la lettera b) del comma 3, dell'articolo 5 della l.r. 56/1987 sono abrogati.

3. Alla lettera d) del comma 4, dell'articolo 11 della l.r. 56/1987 come modificato dall'articolo 1 della l.r. 15/1997 sono aggiunte le seguenti parole: "o i corsi di qualificazione di cui all'articolo 15".

4. All'articolo 14 della l.r. 56/1987 come modificato dall'articolo 2 della l.r. 15/1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole "e dei tecnici agricoli riqualificati", sono aggiunte le seguenti: "o qualificati per la divulgazione";

b) al comma 1, dopo le parole "ed i tecnici agricoli riqualificati", sono aggiunte le seguenti: "ed i tecnici agricoli opportunamente qualificati per la divulgazione".

c) al comma 2 è aggiunta, infine, la seguente lettera:

"b-ter) per i tecnici qualificati per la divulgazione, dell'attestato di idoneità rilasciato a seguito della frequenza dei corsi di qualificazione per la divulgazione di cui all'articolo 15".

5. L'articolo 15 della l.r. 56/1987 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

1. Al fine di garantire lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica polivalente da parte delle strutture autogestite di cui all'articolo 11, la Regione organizza direttamente o autorizza i centri di formazione professionale agricola riconosciuti in base all'articolo 18, lettera b) della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, per lo svolgimento di corsi di qualificazione per la divulgazione agricola rivolta a tecnici in possesso di laurea in scienze agrarie o equiparata, diploma di perito agrario o agrotecnico.".

6. All'articolo 17 della l.r. 56/1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ambito di detto finanziamento sono riconosciute anche le spese generali nella misura massima del 10 per cento dell'importo complessivo del progetto, ivi compresi gli oneri finanziari per le anticipazioni occorrenti per il trattamento economico del personale impegnato nel progetto. Dette spese possono essere riconosciute anche per i progetti finanziati e non ancora liquidati.";

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 5 le parole: "del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della Giunta regionale";

d) al comma 5 le parole: "per tutti i soggetti pubblici e privati" sono soppresse.

7. Gli articoli 9, 10, 12 e 15-bis della l.r. 56/1987 da ultimo modificata dalla l.r. 15/1997, sono abrogati.”

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