Articolo abrogato dall’art. 4, comma 6, della L.R. 20/06/2017, n. 6, così recitava:

“Art. 19 - (Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 "Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio" e successive modifiche)

1. L'articolo 1 della l.r. 23/1986 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. La Regione, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 45 dello Statuto ed al fine di promuovere ed incentivare i processi di innovazione, in particolare nell'area romana ove sono localizzati grandi centri universitari e di ricerca pubblica e privata, costituisce un fondo regionale destinato a:

a) incentivare i processi di innovazione tecnologica, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo, l'introduzione di sistemi di qualità aziendale e l'utilizzo delle tecnologie dell'accesso all'informazione, attraverso contributi finanziari e/o servizi in favore delle piccole e medie imprese del Lazio, dei loro consorzi e/o di altre forme associative;

b) realizzare studi, attività di progettazione, iniziative connesse con le finalità della presente legge nonché partecipare a consorzi e società di servizi, costituiti in forma temporanea o definitiva, sempre operanti nell'ambito delle finalità della presente legge.

2. Il fondo di cui al comma 1 è affidato in gestione alla Finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. (Fi.La.S.), ai sensi dell'articolo 24, comma 9 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 concernente l'istituzione dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo.

3. La gestione di cui al comma 2 è regolata da apposita convenzione da stipularsi con la Fi.La.S. nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.".

2. L'articolo 2 della l.r. 23/1986 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

1. I contributi e/o i servizi di cui all'articolo 1 devono riguardare:

a) le attività di ricerca industriale volte all'acquisizione di nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un miglioramento di quelli esistenti;

b) la ricerca applicata, eventualmente integrata da specifiche attività di sviluppo precompetitivo per la validazione dei risultati nonché la connessa formazione e la diffusione delle tecnologie derivanti dalla medesima ricerca;

c) le azioni propedeutiche alla realizzazione di investimenti quali: studi di fattibilità, valutazione del valore delle aziende, lay-out organizzativi, fusioni di imprese, acquisizioni e ad altri significativi programmi di sviluppo industriale;

d) le attività per la creazione di strumenti volti ad attivare le potenzialità del commercio elettronico e della comunicazione multimediale;

e) l'acquisizione di brevetti, di licenze e di altri investimenti immateriali necessari alle attività precompetitive;

f) le attività volte all'ottenimento da parte delle imprese della certificazione di qualità e della certificazione ambientale.".

3. L'articolo 3 della l.r. 23/1986 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Art. 3

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Regione concede contributi:

a) alle piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi, sino ad un importo massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, entro il limite di 100 mila euro. Il limite massimo è ridotto a 15 mila euro per le attività volte all'ottenimento, da parte delle imprese, della certificazione di qualità e della certificazione ambientale. I contributi concessi alle piccole e medie imprese in base alle disposizioni della presente legge non possono in ogni caso superare le soglie indicate dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 agosto 1992, ed in particolare dal punto 3.2. e dalle eventuali modifiche della materia da parte di organismi centrali dello Stato;

b) a strutture consortili, enti e società che abbiano come finalità la fornitura dei servizi di cui alla lettera a), sino ad un importo massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili ed entro il limite massimo fissato dalla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis.

2. Una quota del fondo è destinata allo svolgimento, da parte della Fi.La.S., di studi, progetti ed altre iniziative in favore delle piccole e medie imprese del Lazio, connesse alle finalità del presente articolo nonché alla partecipazione a consorzi, enti e società di servizio e consulenza, secondo le modalità previste dallo statuto della Fi.La.S..

3. In presenza di strumenti agevolativi similari, gestiti dalla Regione a valere su fondi nazionali e/o comunitari, per le domande presentate in base alla presente legge, sussistendo i requisiti di ammissibilità da parte dei soggetti beneficiari e previa comunicazione alle società che hanno presentato domanda, può essere proposto il trasferimento su tali strumenti. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono, comunque, prioritariamente assegnate alle imprese che non hanno altra possibilità di ottenere fonti agevolative nazionali e comunitarie alternative. Gli altri eventuali criteri di priorità sono definiti con apposite disposizioni attuative deliberate dalla Giunta regionale.

4. La Fi.La.S. può, inoltre, a richiesta della Regione, utilizzare una quota del fondo di cui al comma 1 per spese connesse all'attuazione di programmi comunitari, di leggi nazionali e regionali e per la realizzazione di azioni sperimentali finalizzate alla promozione ed allo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) del Lazio.".

4. L'articolo 4 della l.r. 23/1986 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Art. 4

1. Le domande per accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) devono essere presentate alla Fi.La.S., che provvede ad effettuare le verifiche istruttorie che sono sottoposte, per le conseguenti decisioni, al nucleo di valutazione di cui al comma 2.

2. Il nucleo di valutazione, istituito presso la Fi.La.S., è composto dal direttore della Fi.La.S. e da tre dirigenti regionali designati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive e dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione, coordinamento risorse comunitarie. La costituzione del nucleo di valutazione è formalizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il nucleo di valutazione verifica la conformità delle proposte di intervento ai contenuti della presente legge esprimendo un parere di conformità, positivo o negativo, entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dalla Fi.La.S..

3. A seguito del parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione, la Fi.La.S. provvede alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge, sulla base della convenzione di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, la Fi.La.S. sottopone all'assessorato regionale competente in materia di bilancio un programma delle iniziative che intende attivare, al fine di ottenere l'autorizzazione al prelievo dei relativi fondi, secondo le modalità definite nella convenzione di cui all'articolo 1, comma 3.".

5. L'articolo 5 della l.r. 23/1986 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. Gli interessi ed i rendimenti maturati sul fondo vanno ad incrementare il fondo stesso.

2. Alle spese di gestione del fondo la Fi.La.S. fa fronte utilizzando una quota dei fondi conferiti dalla Regione stabilita nella convenzione di cui all'articolo 1, comma 3.".

6. L'articolo 6 della l.r. 23/1986 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Art. 6

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale del capitolo numero 28155, denominato: "Fondo per l'innovazione delle PMI" con lo stanziamento di lire 16 miliardi per l'anno 2001, 2 miliardi per l'anno 2002 e 2 miliardi per l'anno 2003.

2. Il capitolo numero 22150 resta iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui.".

[NI=12] Articolo abrogato dall'art. 43, comma 1, della L.R. 18/02/2002, n. 6, così recitava:

“Art. 52 - (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 “Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale”)

1. All’articolo 15 della l.r. 25/1996, sono apportate le seguenti modifiche, in conformità ai principi fondamentali in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro introdotti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80:

a) al comma 2, le parole “con contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni ed il trattamento economico previsto”, sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo non superiore a cinque anni”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per i dirigenti regionali, l’incarico di cui al comma 1 è disciplinato con contratto individuale nel quale è stabilito, tra l’altro, il trattamento economico integrativo a quello in godimento al momento della stipula da corrispondere durante il periodo di durata del contratto stesso. Per i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e per persone esterne all’amministrazione, l’incarico di cui al comma 2 è disciplinato con il contratto di assunzione a tempo determinato alle dipendenze della Regione.”;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

“3-bis. Per gli effetti di cui al comma 3, non è applicabile l’istituto relativo al collocamento in aspettativa ai dirigenti regionali cui sia conferito un incarico di direzione di dipartimento o di altra struttura equiparata. A tal fine, i contratti individuali stipulati con i suddetti dirigenti per disciplinare l’incarico di direttore di dipartimento o struttura equiparata seguiranno la nuova formulazione del comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.”;

“3-ter. L’applicazione dei commi 2, 3 e 3-bis ai dirigenti regionali cui sia stato conferito, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 alla data della presente legge, un incarico di direzione di dipartimento o di altra struttura equiparata è subordinata alla disponibilità dei dirigenti interessati all’adeguamento del rispettivo contratto individuale ai contenuti delle norme introdotte con i citati commi nonché alla ridefinizione del termine di scadenza dei contratti individuali medesimi.”;

d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

“8-bis. Agli incarichi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro previste dall’articolo 17, commi 1, 2 e 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 1998 – 2001 del personale con qualifica dirigenziale, del comparto Regioni – autonomie locali.”.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino