Articolo abrogato dall'art. 7, comma 14, della L.R. 29/04/2013, n. 2, così recitava:

“Art. 9

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è sospesa l'applicazione della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), limitatamente alle voci di tariffa numeri: 5, punto 2); 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 19; 21; 22; 24; 25; 26; 31; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 42; 43; 44; 45; 46; 47.

2. All'articolo 3 della L.R. n. 30 del 1980 e successive modificazioni sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.".

3. L’articolo 6 della l.r. n. 30/1980 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - (Sanzioni)

1. Chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali

senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

3. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, in caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo versato in ritardo, salvo quanto previsto, in caso di ravvedimento, da esercitarsi entro un anno, di cui al comma 4.

4. Se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, questo può regolarizzare la sua posizione tributaria regionale mediante l’istituto del ravvedimento che prevede:

a) il pagamento del tributo non versato;

b) la riduzione della sanzione, prevista al comma 3, ad un ottavo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza del versamento;

c) la riduzione della suddetta sanzione ad un sesto se la regolarizzazione avviene entro il termine di un anno dalla data di scadenza del versamento;

d) il contestuale pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati sull’ammontare del tributo evaso al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

1. Trascorso il suddetto termine di un anno dalla data di scadenza del versamento, il contribuente può regolarizzare la sua posizione tributaria versando la tassa dovuta, la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 e gli interessi moratori, sempre che non siano iniziati gli atti interruttivi di cui al comma 4.

2. Se la violazione tributaria viene accertata dagli uffici regionali il contribuente incorre nel pagamento del tributo evaso, della sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’ammontare del suddetto tributo e degli interessi moratori.”.

4. Il 2 comma dell’articolo 7 della l.r. n. 30/1980 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Gli atti di constatazione devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, all’assessorato regionale competente in materia di economia e finanza, per l’assunzione dei provvedimenti di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.”.

5. L’articolo 8 della l.r. n. 30/1980 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - (Procedimento di irrogazione delle sanzioni)

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dagli uffici tributari regionali.

2. Gli uffici regionali notificano gli atti di contestazione con l’indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e loro entità.”.

6. Omissis

7. Dopo l’articolo 9 della l.r. n. 30/1980, per ultimo modificato dal comma 6, è inserito il seguente:

“Art. 9-bis - (Rateizzazione)

1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, in casi eccezionali, e su richiesta dell’interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l’applicazione dell’interesse nella misura prevista dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la definizione del numero delle rate mensili in relazione all’importo della sanzione contestata al trasgressore.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 24 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.”.

8. L'articolo 10 della L.R. n. 30 del 1980 e successive modificazioni è abrogato.

9. Il primo comma dell’articolo 11 della l.r. n. 30/1980 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“L’accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.”.

10. Il secondo comma dell’articolo 11 della l.r. n. 30/1980 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Il contribuente può chiedere agli uffici tributari regionali la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.”.

11. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi della tassa di rilascio e di quella annuale, vigenti al 31 dicembre 1998, prevista al numero d'ordine 17, lettere a) e b), della tariffa allegata alla L.R. n. 30 del 1980 e successive modificazioni, sono determinati in lire 129 mila.”

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