Articolo modificato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 05/10/1999, n. 24; dall’art. 15, comma 1, della L.R. 18/09/2002, n. 32; dall’art. 45, comma 1, della L.R. 10/05/2001, n. 10; dall’art. 58, comma 1, della L.R. 17/02/2005, n. 9; dall’art. 103, comma 1, della L.R. 28/04/2006, n. 4 e, successivamente, abrogato dall’art. 22, comma 3, della L.R. 27/02/2020, n. 1.

Ai sensi dell’art. 22, comma 3, della L.R. 27/02/2020, n. 1 i procedimenti già avviati al 28/02/2020 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti al momento del loro avvio. Alle comunità giovanili costituite al 28/02/2020 è consentita la partecipazione a procedure di evidenza pubblica indette dalla Regione.

L’articolo così recitava:

“Art. 82 - Disposizioni in materia di comunità giovanili

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto, nel rispetto degli indirizzi contenuti nei propri strumenti di programmazione e delle finalità istituzionali, promuove, favorisce e sostiene le associazioni giovanili quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, riconoscendo alle stesse il ruolo di promozione e di integrazione sociale.

2. Le comunità giovanili sono aperte a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori, gli studenti universitari e ai giovani fino a trentacinque anni di età senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale.

3. Le comunità giovanili sono l’insieme di persone aggregate stabilmente che non abbiano fini di lucro e che perseguono le finalità di cui al comma 1 attraverso:

a) l’organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;

b) l’educazione all’impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;

c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.

4. Le comunità giovanili possono essere promosse da:

a) enti pubblici, singoli o associati;

b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati, nei cui statuti siano previste le finalità di cui al comma 1;

c) autogestioni il cui funzionamento è attuato attraverso un regolamento proposto all’atto della presentazione della domanda di cui al comma 6. Il regolamento è valutato contestualmente al progetto e forma parte integrante della valutazione dello stesso.

5. La Regione concede:

a) finanziamenti per una quota percentuale, determinata dalla deliberazione di cui al comma 7, della spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai soggetti di cui al comma 4, lettera a) e finanziamenti pari alla spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai soggetti di cui al comma 4, lettera b) e c), per:

1) le iniziative concernenti le attività di cui al comma 3;

2) il recupero, il riadattamento e la sistemazione di edifici e strutture pubbliche e private da destinarsi a sede di comunità giovanili;

b) l’uso a titolo gratuito degli immobili di proprietà regionale, vincolato all’autorecupero.

6. Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 4 presentano domanda entro il 31 maggio all’assessorato competente in materia di rapporti istituzionali, corredata da apposito progetto in cui siano evidenziate le finalità di cui al comma 1.

7. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di rapporti istituzionali, stabilisce, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al comma 4.

7-bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previa ricognizione effettuata dalle strutture competenti, provvede ogni anno all’individuazione delle comunità giovanili che operano con continuità e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento, che dispongano già di una sede operativa e che svolgano quotidiana attività di aggregazione sociale. Con il medesimo provvedimento la Giunta determina, nell’ambito dello stanziamento annuale, la quota da destinare alle iniziative di cui al presente comma, che comunque non può superare il 40 per cento delle disponibilità nonché il contributo relativo da assegnare ai soggetti individuati. La deliberazione di cui al comma 7 è adeguata alle disposizioni di cui al presente comma nei termini e con le procedure in esso previste per l’adozione.

8. I soggetti di cui al comma 4 destinatari di finanziamenti regionali possono stipulare convenzioni anche con altri soggetti pubblici o privati.

9. È istituito il capitolo n. 28185 con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l’anno 1999, 1 miliardo per l’anno 2000 e 1 miliardo per l’anno 2001 nel bilancio di previsione della Regione Lazio denominato: "Contributi regionali per il funzionamento delle comunità giovanili".”

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