Articolo abrogato dall’art. 18, comma 1, della L.R. 19/03/2008, n. 4, così recitava:

Art. 28 - Modificazioni alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 43, concernente interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e acquacoltura

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 43/1989, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Le iniziative di cui alla lettera c) del comma 1 quando sono proposte da cooperative di pescatori e/o loro consorzi sono da intendersi prioritarie rispetto a quelle previste nelle rimanenti lettere del comma 1.”.”

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