Articolo prima sostituito dalla L.R. 07/10/1994, n. 50 e poi abrogato dalla L.R. 10/08/2016, n. 12, così recitava:

“Art. 24 (Elezione nei consorzi di nuova costituzione) — 1. In caso di costituzione di nuovi consorzi di bonifica, derivante anche da fusioni di preesistenti consorzi e dalle modificazioni degli ambiti territoriali operate in base all'articolo 19, la Giunta regionale nomina un commissario il quale deve entro sei mesi indire le elezioni.

2. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale della consulta costituita ai sensi dell'articolo 29.”

L’abrogazione entra in vigore dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione dei progetti di fusione di cui al comma 11 dell’art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12.

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