Articolo abrogato dall’art. 35, comma 1, della L.R. 15/11/2019, n. 24, così recitava:

“Art. 57 - (Norme in materia di attuazione delle aree di programmazione integrata. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio")

1. All'articolo 1, comma 2, della l.r. 40/1999 e successive modifiche, le parole: "sentita la competente commissione consiliare permanente in accordo con le amministrazioni provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le amministrazioni provinciali e la competente commissione consiliare permanente".

2. All'articolo 3, comma 1, le parole da: "una commissione regionale" a: "e sport" sono sostituite dalle seguenti: "una cabina di regia composta dal direttore della direzione regionale competente in materia di cultura, che la coordina, nonché dai direttori delle direzioni regionali competenti in materia di turismo, di programmazione economica e di ambiente".

3. L'articolo 5 della l.r. 40/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - (Interventi regionali per la programmazione integrata e disposizioni finanziarie)

1. La Regione partecipa alle attività di ricerca, programmazione, progettazione e supporto tecnico alle fasi di elaborazione della programmazione integrata di cui all'articolo l, comma 2. Il relativo onere grava sul capitolo C1250l del bilancio di previsione della Regione.

2. Per assicurare l'attuazione e lo sviluppo delle aree di programmazione integrata di cui alla presente legge nonché per ottimizzare e rendere maggiormente coerenti i diversi strumenti programmatici e finanziari regionali che riguardano l'offerta e la promozione culturale, ambientale e turistica del patrimonio locale, la cabina di regia di cui all'articolo 3, comma 1, propone alla Giunta regionale i criteri di priorità per l'utilizzo:

a) delle risorse individuate nell'ambito dei finanziamenti previsti da specifiche leggi di settore, con particolare riferimento:

1) al fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 200l, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e successive modifiche;

2) al fondo speciale per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane del Lazio istituito dall'articolo 23 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001);

3) al fondo speciale di cui all'articolo 22 della legge regionale 5 gennaio 2001, n. l (Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio);

b) degli ulteriori finanziamenti assicurati con lo stanziamento del capitolo G24522 appositamente istituito nel bilancio di previsione della Regione.".”

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