Articolo abrogato dalla L.R. del 21/12/2012 n. 26. L’articolo 26 così recitava: “Art. 26 - (Modifiche alla legge regionale 46/1986) - 1. Dopo il capo V della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, è inserito il seguente:

"CAPO V-bis - Disposizioni speciali per l'attuazione di lavori pubblici

Art. 32-bis - (Campo di applicazione)

1. Nel caso di eventi e situazioni eccezionali che richiedano la tempestiva esecuzione di lavori pubblici, si applicano, anche in deroga alle vigenti norme, le disposizioni del presente capo ai fini dell'accelerazione e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, qualora non siano utilmente esperibili le procedure valutative, autorizzatorie e di finanziamento dei necessari interventi.

2. L'eccezionalità dell'evento o della situazione è motivatamente deliberata dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, con provvedimento da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il parere della Commissione consiliare è espresso entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

3. Le disposizioni di cui al presente capo trovano applicazione anche per gli interventi connessi alle Universiadi invernali 2003, nonché per i progetti ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 per l'anno 2000-2002.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono individuati dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare. Il parere della Commissione consiliare è espresso entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

Art. 32-ter - (Conferenza regionale dei lavori pubblici)

1. Al fine di semplificare i procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernenti l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 32-bis, è istituita la Conferenza regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Conferenza, cui partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto e al rilascio di provvedimenti autorizzatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. La Conferenza esamina ai fini valutativi i progetti, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza, in via generale, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

4. La Direzione provinciale dei Servizi tecnici competente per territorio provvede all'organizzazione della Conferenza per i lavori di interesse subregionale; la Direzione regionale competente per l'attuazione del progetto provvede all'organizzazione della Conferenza per le opere di competenza della Regione.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati la composizione della Conferenza, assicurando la partecipazione degli enti locali interessati, le modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali la Conferenza è tenuta ad assumere i provvedimenti di competenza.

Art. 32 quater - (Semplificazione delle procedure valutative)

1. La Conferenza, su richiesta di enti e professionisti incaricati della progettazione dei lavori da realizzare, può tenere apposite audizioni per fornire indicazioni e valutazioni preliminari ai fini dell'individuazione delle ipotesi progettuali più idonee.

2. La Conferenza si esprime, anche ai fini dell'ammissibilità della spesa, sulla base del progetto preliminare come definito dall'articolo 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 415/1998, nonché dagli articoli da 18 a 24 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ovvero, nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.

3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nullaosta previsti dalla normativa vigente.

4. Nel caso di interventi richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto viene depositato presso la struttura competente ai sensi dell'articolo 32 ter, comma 4, e ne viene data informazione mediante pubblicazione sul sito telematico della Regione per consentire agli interessati di formulare osservazioni da valutarsi in sede di Conferenza.

Art. 32 quinquies - (Snellimento delle procedure autorizzatorie)

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, nullaosta, pareri, la Conferenza esamina il progetto definitivo, predisposto ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994, nonché dell'articolo 25, comma 2, lettere da a) a g) e m) del DPR. 554/1999, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 32 quater, comma 3.

2. Il provvedimento finale assunto in sede di Conferenza con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti sostituisce a tutti gli effetti le determinazioni della Conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 109/1994, come sostituito dall'articolo 5 della legge 415/1998.

3. Sono abolite tutte le altre procedure di controllo e esame tecnico, nonché le procedure per la formalizzazione di intese e concerti e per il rilascio di nullaosta, autorizzazioni, assensi e altri atti autorizzativi da parte della Regione o di altri enti pubblici previsti dalla normativa vigente, ad esclusione di quelle di competenza delle Amministrazioni statali, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Qualora alla Conferenza partecipino i rappresentanti di Amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l'intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il provvedimento finale della Conferenza e i relativi allegati costituiscono autorizzazione ai sensi dell'articolo 151, commi 2 e 3, del predetto decreto. Il pronunciamento favorevole in seno alla Conferenza del rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli organi statali preposti all'esercizio del potere di annullamento, di cui all'articolo 138, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 34/1997. Ai fini dell'assunzione del provvedimento finale della Conferenza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.

5. Per i lavori di cui al presente capo la concessione edilizia o l'accertamento di compatibilità urbanistica sono rilasciate sulla base del provvedimento finale assunto dalla Conferenza.

Art. 32 sexies - (Semplificazione delle procedure di concessione del finanziamento)

1. La concessione del finanziamento è disposta con decreto del dirigente regionale competente, in via definitiva, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, sulla base del progetto preliminare, valutato favorevolmente dalla Conferenza.

2. Gli oneri di progettazione, generali e di collaudo, ai fini del calcolo della spesa ammissibile sono commisurati alle aliquote percentuali fissate, in relazione alla categoria dei lavori, dalle disposizioni regionali vigenti.

3. La concessione del finanziamento ai soggetti privati è disposta dall'organo concedente, in via definitiva, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, sulla base di elaborati tecnici progettuali predisposti secondo le previsioni di cui all'articolo 32 quater, valutati favorevolmente dalla Conferenza.

Art. 32 septies - (Lavori non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici)

1. Qualora il lavoro da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, il Comune nel cui territorio ricade l'intervento esprime il proprio assenso o dissenso con deliberazione del Consiglio comunale approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. L'assenso all'intervento costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

2. La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata senza ritardo alla Conferenza in quanto vincolante per la conseguente valutazione del progetto.

3. Il provvedimento favorevole assunto dalla Conferenza costituisce approvazione della variante dello strumento urbanistico.".

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