Articolo abrogato dall'art. 51, comma 1, della L.R. 17/02/2023, n. 5, così recitava:

"Art. 76 - (Deroghe orarie)

1. Per comprovate esigenze di pubblico interesse ovvero qualora ne ricorra l'esigenza, i Comuni fissano liberamente la fascia oraria di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 74.

2. I Comuni, in accordo con le rappresentanze locali degli operatori commerciali, artigiani, turistici e di servizi, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative, promuovono le opportune iniziative affinché la chiusura degli esercizi per chiusura settimanale o per ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio, in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori."

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