Articolo modificato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 09/12/2016, n. 19 e, successivamente, abrogato dall'art. 51, comma 1, della L.R. 17/02/2023, n. 5, così recitava:

"Art. 82 - (Sanzioni amministrative relative alla stampa quotidiana e periodica)

1. Chiunque eserciti il commercio della stampa quotidiana e periodica senza la SCIA di cui all'articolo 56, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 euro a 15.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio.

2. Ogni altra violazione alle disposizioni di cui al titolo IV è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

3. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra cinque e venti giorni. Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la segnalazione certificata di inizio attività."

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