Articolo abrogato dalla L.R. 08/04/2016, n. 4, così recitava:

“Art. 45 - (Sostituzioni) - 1. Il titolare dell'autorizzazione sulle aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti.

2. Si intende per sostituzione momentanea quella non superiore complessivamente a quaranta giorni anche non consecutivi in ciascun anno solare.

3. Non è ammessa la sostituzione momentanea nei mercati di cui all'articolo 48, comma 10, e nelle fiere.”

Dalla redazione