Articolo abrogato dall’art. 65, comma 1 della L.R. 29/04/2015, n. 11, così recitava:

Art. 206 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 16/2002 - 1. Il comma 1 bis dell’articolo 38 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

“1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai beni del demanio marittimo le cui funzioni amministrative sono state delegate alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), relativamente al materiale accumulato in occasione di eventi meteorologici avversi segnalati dal Comune territorialmente interessato ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).”.”

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