Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 12, della L.R. 15/05/2002, n. 13 e, successivamente, abrogato dall'art. 68, comma 1, della L.R. 27/11/2006, n. 24, così recitava:

“Art. 17-bis - Norma transitoria

1. Alle domande di contributo o di mutuo presentate in regime di aiuto "de minimis" ai sensi dell'articolo 17 in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, continuano ad applicarsi i criteri recati dalla normativa e dagli atti amministrativi previgenti.

2. Le domande di contributo o di mutuo presentate ai sensi dell'articolo 17 al di fuori del regime di aiuto "de minimis" in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, sono istruibili in base alle disposizioni di quest'ultima.”

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