Articolo modificato dall'art. 90, commi 2-3, della L.R. 09/11/1998, n. 13; dall'art. 7, comma 11, della L.R. 15/05/2002, n. 13; dall'art. 40, comma 1, della L.R. 27/11/2006, n. 24; dall'art. 6, comma 47, della L.R. 20/08/2007, n. 22; dall'art. 13, comma 1, della L.R. 17/10/2007, n. 25; dall’art. 2, comma 102, della L.R. 30/12/2014, n. 27; abrogato dalla L.R. 21/07/2017, n. 28.

L’articolo continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data del 21/07/2017 e fino alla conclusione dei medesimi, fatta salva la riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione previsto all’articolo 19, comma 1, al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica. Il Servizio competente comunica ai beneficiari la modifica della durata del vincolo di destinazione, così recitava:

Art. 17 - (Incentivi agli operatori agrituristici)

1.Gli incentivi agli operatori agrituristici, nella forma di contributi, sono concessi dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane per i seguenti scopi:

a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l’ampliamento, la costruzione di nuovi edifici nei limiti di cui all’articolo 4, comma 5-bis, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria degli immobili esistenti e loro pertinenze da destinare all’attività agrituristica;

b) interventi edilizi a strutture agrituristiche in attività, prive delle caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b);

c) l’arredamento e l’attrezzatura dei locali compresi negli immobili destinati ad attività agrituristica con esclusione del materiale d’uso per la gestione dell’attività stessa;

d) la realizzazione, l’allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

e) la realizzazione di impianti idrici, igienico sanitari, elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti telefonici compresi i relativi allacciamenti necessari per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) la realizzazione, l’allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali;

g) il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell’azienda agrituristica;

h) interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all’agriturismo accessibili alle persone fisicamente impedite;

i) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all’attività agrituristica, nonché l’acquisto della relativa attrezzatura; sono ammessi anche gli impianti mobili di macellazione;

j) interventi relativi alla predisposizione del natante ai fini dell’attività di pescaturismo, comprese le attrezzature per la sicurezza della navigazione e i mezzi di salvataggio;

k) la realizzazione, l’adeguamento, l’allestimento, incluse attrezzature necessarie, dei locali per le attività di fattorie didattiche a condizione che all’interno dell’impresa agricola ci sia almeno un componente che abbia frequentato il corso di formazione previsto e che l’impresa stessa ottenga l’accreditamento da parte dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) entro un anno dal collaudo delle opere realizzate.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto “de minimis” nel rispetto delle disposizioni europee relative all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa nei Comuni ricompresi nella direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nella misura massima del 40 per cento nel restante territorio regionale.

2-bis. Comma abrogato dalla L.R. 30/12/2014, n. 27.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 consistono in contributi in conto capitale.

4. Le Province e le Comunità montane devono procedere a idonee forme di pubblicizzazione per gli interventi oggetto di contributo, da attuarsi anche mediante avviso da affiggersi all’albo pretorio dei Comuni facenti parte dei rispettivi ambiti territoriali di riferimento.”

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