Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2017, n. 36.

L’articolo 10 così recitava:

“Art. 10 - Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di turismo, approva annualmente il Programma regionale delle attività e degli interventi per la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco, di seguito denominato Programma.

2. Il Programma è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo sulla base degli interventi e delle attività proposte dal Comitato.

3. Condizioni per l’ammissibilità dell’intervento sono la classificazione della struttura alpina regionale nell’Elenco, la proprietà del bene o la disponibilità almeno decennale al momento della concessione a qualsiasi titolo dell’immobile in capo al beneficiario compreso il consenso scritto del proprietario del fondo, l’impegno del beneficiario al momento della concessione a mantenere il vincolo di destinazione di cui all’articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), salvo quanto disposto dall’articolo 84 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

4. Possono presentare domanda di contributo per l’attuazione del Programma, previa apposita istanza, il CAI - FVG, gli enti locali e i privati, compreso il Collegio guide alpine del Friuli Venezia Giulia.

5. Qualora il proprietario del fondo non sia rintracciabile, ovvero qualora si ravvisino condizioni di necessità e la relativa domanda non sia stata presentata nei termini, il regolamento di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d), può disporre condizioni per l’ammissibilità dell’intervento in deroga a quanto disposto dal comma 3.

6. Il Programma individua i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri alpini, delle strutture di ricovero alpino, le necessità di arredi, attrezzature, macchinari, strumenti e impianti di particolare rilievo finanziario e funzionale, nonché i nuovi tracciati o le nuove strutture di ricovero alpino da realizzare, tenuto conto delle seguenti priorità:

a) la messa in sicurezza delle strutture alpine regionali, compresa l’attività di attrezzaggio e verifica di agibilità delle vie ferrate;

b) il potenziamento e lo sviluppo delle strutture alpine regionali in considerazione di altre iniziative che già insistono su un medesimo territorio;

c) il potenziamento e lo sviluppo delle strutture alpine regionali specie se connesse a reti interregionali e internazionali o se realizzate con il concorso dell’Amministrazione regionale;

d) la realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all’adeguamento normativo;

e) l’approvvigionamento energetico con fonti alternative nelle strutture di ricovero.

7. Il Programma individua, altresì, l’entità dei contributi, le soglie e le misure di finanziamento di ciascun intervento in relazione a quanto previsto dal comma 9.

8. Sono esclusi dal Programma gli interventi che riguardano ponti con luce superiore a cinque metri, brillamenti, opere di protezione contro pericoli naturali e gli interventi sui sentieri alpini su cui transitano veicoli a motore o che sono fruibili durante la stagione invernale per escursioni con la neve.

9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l’attuazione del Programma e a trasferire ai beneficiari le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi individuati nel Programma, nella misura massima del 100 per cento di ciascun intervento e, comunque, nei limiti e alle condizioni stabilite nel Programma e in funzione delle risorse a tal fine iscritte nel bilancio regionale.

10. Per la manutenzione dei sentieri alpini che fungono anche da viabilità forestale o da viabilità agricola, ancorché classificati nell’Elenco, valgono le discipline di settore.”

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