Articoli abrogati dall'art. 64, comma 1, della L.R. 23/02/2007, n. 5, così recitavano:

“Art. 2 - Comitato regionale dei porti

1. Al fine di attuare l'azione di coordinamento delle iniziative promosse dagli enti istituzionalmente competenti e dirette a favorire lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi portuali regionali, nonché di fornire attività di consulenza nei riguardi degli organi dell'Amministrazione regionale nell'espletamento dei propri compiti istituzionali in materia di pianificazione, progettazione e finanziamento di opere ed infrastrutture finalizzate al potenziamento e qualificazione del sistema portuale regionale, è istituito presso la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali un apposito comitato, denominato Comitato regionale dei porti, avente il compito di esprimere, fra l'altro, pareri obbligatori in relazione:

a) al Piano regionale dei porti, di cui al Capo II, ed alle sue varianti;

b) ai Piani regolatori generali dei porti di competenza regionale, di cui al Capo III, e loro varianti;

c) ai programmi finanziari regionali finalizzati allo sviluppo e al potenziamento dei porti regionali, di cui al Capo IV.

2. Il Comitato esprime altresì parere sui Piani regolatori dei porti di competenza statale ai fini della valutazione della compatibilità degli stessi con le indicazioni del Piano regionale dei porti. Tale parere è obbligatorio limitatamente ai fini della ammissibilità ai finanziamenti regionali.

3. Il Comitato regionale dei porti redige una relazione annuale, da presentarsi alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, in merito all'attuazione degli interventi di potenziamento delle infrastrutture portuali finanziate tanto con contributi regionali quanto dello Stato e di altri enti.

 

Art. 3 - Composizione del Comitato regionale dei porti

1. Il Comitato regionale dei porti è costituito da:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, a tal fine delegato, che lo presiede;

b) il Presidente dell'Ente autonomo del porto di Trieste, o un suo delegato;

c) i Presidenti dell'Ente zona industriale di Trieste, del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, o loro delegati;

d) il Presidente dell'Azienda speciale del porto di Monfalcone, o un suo delegato;

e) il Presidente dell'Azienda speciale di Porto Nogaro, o un suo delegato;

f) il Presidente dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Regione Friuli-Venezia Giulia, o un suo delegato;

g) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni regionali degli armatori, degli spedizionieri, nonché dall'Associazione degli agenti marittimi raccomandatari della Venezia Giulia;

h) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

i) il console di ciascuna delle compagnie portuali di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro;

l) il Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;

m) il Direttore regionale della pianificazione territoriale;

n) il Direttore del Servizio regionale dei porti ed attività emporiali.

2. Il Comitato regionale dei porti è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, e dura in carica cinque anni.

3. Il Comitato disciplina con apposito regolamento la propria attività, nonché le funzioni delegate al Comitato esecutivo di cui all'articolo 4.

4. Funge da segretario del Comitato un funzionario della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, con qualifica non inferiore a consigliere.

5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, altri rappresentanti d'uffici regionali o esperti che abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare.

6. Parteciperà, altresì, di volta in volta, il Sindaco del Comune quando siano trattati argomenti di sua competenza.

7. Per quanto concerne i membri esterni all'Amministrazione regionale e gli esperti di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come da ultimo modificata dalla legge regionale 15 maggio 1987, n. 13.

8. Qualora le designazioni da parte dei vari enti interessati di cui al comma 1 non pervengano entro quarantacinque giorni dalla richiesta, il Comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano, altresì, al Comitato regionale per il trasporto pubblico locale ed all'Osservatorio regionale del trasporto integrato di cui agli articoli 12 e 18 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41.

 

Art. 4 - Comitato esecutivo

1. Nell'ambito del Comitato regionale dei porti è costituito un Comitato esecutivo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali a tale fine delegato, e composto dal Presidente dell'Ente autonomo del porto di Trieste, dal Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e dal Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno.

2. Quando si trattano argomenti interessanti il porto di Monfalcone ovvero di Porto Nogaro, il Comitato esecutivo è integrato, rispettivamente, con il Presidente dell'Azienda speciale del porto di Monfalcone ovvero con il Presidente dell'Azienda speciale di Porto Nogaro.

 

Art. 5 - Caratteristiche dei porti regionali.

1. I porti marittimi, lagunari, lacuali e fluviali di competenza regionale si suddividono in:

a) porti;

b) approdi.

2. Sono classificati porti gli ambiti marittimi, lagunari, lacuali o fluviali, e le relative pertinenze, atti all'approdo ed alla sosta dei natanti, nei quali si svolgono o possono svolgersi attività connesse con il commercio marittimo, con la nautica da diporto, con la pesca, con l'acquacoltura, nonché gli ambiti necessari a garantire la sicurezza della navigazione.

3. I porti dovranno essere dotati delle seguenti attrezzature:

a) banchine;

b) fondali di almeno 3,50 mt rispetto al livello medio del mare;

c) impianti antincendio;

d) scalo d'alaggio;

e) punti luce ed acqua in banchina;

f) segnalamenti fissi per la navigazione diurna e notturna;

g) servizi igienici.

 

Art. 6 - Procedure per la classificazione dei porti

1. Con decreto dell'Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvederà a classificare, quali porti o approdi, gli esistenti ambiti marittimi, lagunari, lacuali o fluviali, sulla base delle attuali dotazioni infrastrutturali o della loro attuale o programmata funzione.

2. La classificazione di un ambito quale porto comporta la priorità nell'effettuazione degli interventi regionali per la piena funzionalità ed efficienza delle dotazioni infrastrutturali, di cui all'articolo 5.

3. Con la medesima procedura di cui al comma 1 si potrà mutare la classificazione di un porto o di un approdo, in dipendenza di emergenti esigenze delle attività in esso svolte.”

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