Articolo abrogato dalla L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitava:

"Art. 32 - (Inserimento dell'articolo 61 bis nella legge regionale 26/2014)

1. Dopo l’articolo 61 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

“Art. 61 bis (Disposizioni sul sistema locale dei servizi sociali)

1. La partecipazione in forma consultiva ai processi decisionali concernenti il sistema locale dei Servizi sociali dei Comuni che non hanno deliberato l'ingresso in Unione è regolata da apposita convenzione con l'Unione che esercita le relative funzioni. In difetto, le decisioni sono assunte dall'Assemblea dell'Unione, relativamente a tutto il territorio incluso nell'area dell'Unione come individuata dall'Allegato C bis della presente legge.

2. La partecipazione finanziaria dei Comuni ai Servizi sociali è assicurata dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali mediante il finanziamento alle Unioni.”."

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