Articolo abrogato dalla L.R. 29/05/2015, n. 13 a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1 della L.R. 13/2015, così recitava:

Art. 6 - (Comitato di coordinamento interistituzionale) — 1. Al fine di garantire l’efficace coordinamento tra Regione e Province in tema di politica del lavoro, orientamento, formazione e monitoraggio del mercato del lavoro è istituito il Comitato di coordinamento interistituzionale, di seguito denominato Comitato.

2. In particolare il Comitato costituisce la sede in cui si definiscono le intese rispetto alle competenze attribuite alle Province ed esprime parere obbligatorio rispetto alle funzioni di regolamentazione nelle materie attribuite alle Province ai sensi dell’articolo 7.

3. Il Comitato è composto dall’Assessore regionale competente in materia di lavoro, che lo presiede, e dagli Assessori provinciali competenti in materia di lavoro.

4. Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all’anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due Assessori provinciali.

5. Alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, possono partecipare gli Assessori regionali competenti in materia di istruzione, attività produttive, salute e protezione sociale, al fine di favorire l’integrazione tra i rispettivi indirizzi di politica regionale, nonché altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

6. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.

7. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro tecnici di coordinamento tra uffici della Regione e delle Province ed eventuali altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile, sia per assicurare l’attuazione di quanto stabilito dal Comitato stesso sia per esigenze di raccordo tra gli uffici su temi specifici, con obbligo periodico di relazione al Comitato medesimo.

8. Il coordinamento dei gruppi di lavoro è svolto dal rappresentante della Regione e le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente.”

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