Articolo modificato dall’art. 181, comma 1, della L.R. 21/10/2010, n. 17; dall’art. 18, comma 1, della L.R. 09/08/2012, n. 16; dall’art. 26, comma 1, della L.R. 29/05/2015, n. 13 e, successivamente, abrogato dall’art. 50, comma 1, della L.R. 15/10/2020, n. 17, così recitava:

“Art. 75 - (Trattamento dei dati personali)

1. La Regione, secondo il proprio ordinamento, è titolare del trattamento dei dati personali ciascuna nell’ambito delle funzioni da esse esercitate ai sensi della presente legge.

2. Il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in particolare di quelle di cui al capo II, titolo III, parte I, del medesimo decreto.

3. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle quali i soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati al trattamento di dati sensibili:

a) l’applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato;

b) l’applicazione della disciplina in materia di costituzione e partecipazione ad organi rappresentativi e ad organi collegiali e di esercizi del relativo mandato;

c) l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo;

d) l’applicazione della disciplina in materia di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;

e) l’applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi, incentivi, benefici economici e agevolazioni;

f) l’applicazione della disciplina in materia di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e trattamenti di missione;

g) l’applicazione della disciplina in materia di abilitazione e tenuta di albi;

h) l’esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale;

i) l’applicazione della disciplina in materia di diritto al lavoro dei disabili;

j) l’applicazione della disciplina in materia di composizione dei conflitti del lavoro e di collegi arbitrali di disciplina;

k) l’applicazione della disciplina in materia di mobilità e cassa integrazione guadagni;

l) il monitoraggio sulla corretta applicazione delle discipline di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), i) e j), svolto anche attraverso la comunicazione dei dati raccolti e trattati ad altri soggetti pubblici competenti in materia di lavoro o formazione professionale.

4. La Regione è autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici competenti in materia di lavoro e formazione professionale, ai soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 24, nonché ai soggetti operanti nella formazione professionale accreditati ai sensi della vigente normativa regionale, dati diversi da quelli sensibili e giudiziari per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui al comma 3.

5. I Comuni sono autorizzati a comunicare alla Regione i dati anagrafici necessari per la finalità di cui all’articolo 28, comma 6.

6. La Regione è autorizzata a trattare i dati di cui al comma 5 e, in particolare, a metterli a disposizione della rete dei servizi per l’impiego e del sistema scolastico e della formazione professionale.”

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