La Corte Costituzionale con sentenza del 7 luglio 2010, n. 254 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9.

Articolo abrogato dalla L.R. 16/10/2015, n. 25, così recitava:

“Art. 9 (Disposizioni per i centri storici) — 1. Nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che impediscano, anche parzialmente, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone di cui all’articolo 2, la Regione, su richiesta dei soggetti interessati o, nel caso di opere di competenza della Regione, su iniziativa della struttura regionale competente in materia, è autorizzata a concedere deroghe all’osservanza delle citate norme tecniche.

2. La possibilità di deroga di cui al comma 1 è prevista nello strumento di pianificazione generale comunale.

3. La deroga è disposta dalla Giunta regionale sulla base dell’istruttoria della struttura regionale competente in materia, sentita la struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici.

4. La deroga di cui al comma 3 è confermata nel piano attuativo comunale.”

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