Articolo abrogato dall'art. 65, comma 1, della L.R. 29/04/2015, n. 11, così recitava:

Art. 13 Piano regionale di tutela delle acque - 1. In attuazione dell’articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, la Regione provvede alla formazione, nonché all’adozione e all’approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.

1-bis. Ai fini della formazione del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA.

2. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’ambiente, lavori pubblici e protezione civile, di concerto con l’Assessore alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, nonché con l’Assessore alle risorse agricole, naturali e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque.

4. Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

5. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l’avviso di approvazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l’indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati.

6. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate, la Regione fissa un termine non inferiore a sei mesi, per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto del Piano regionale di tutela delle acque.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, entro i successivi novanta giorni, a seguito dell’eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, sentite le Province e le Autorità d’ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 – Disposizioni in materia di risorse idriche), previo eventuale aggiornamento delle misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.”

8. Il Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell’articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, è trasmesso per le verifiche di competenza al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle Autorità di bacino che esprimono il parere vincolante entro centoventi giorni dalla trasmissione.

9. Entro sei mesi dall’acquisizione del parere favorevole delle Autorità di bacino di cui al comma 8, il Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

10. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. L’avviso di avvenuta approvazione del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.

10-bis. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 3, non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano.

11. Abrogato

12. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale di tutela delle acque assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano stesso comportano l’adeguamento delle diverse destinazioni d’uso previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.”

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