Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 27/04/2012, n. 9, così recitava.

“1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è inserito il seguente:

"2-bis. Per le esigenze della Segreteria tecnico-operativa il personale a tempo determinato, qualora non vi sia possibilità di avvalersi di personale in mobilità da altre pubbliche amministrazioni, può essere reperito anche mediante ricorso alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), avvalendosi della società fornitrice individuata per analoghe finalità a seguito di apposita gara dall'Amministrazione regionale.".”

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