Articolo modificato dall’art. 5, comma 12, della L.R. 29/12/2016, n. 24 e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 05/04/2024, n. 2.

Ai sensi dell'art. 27, comma 2, della L.R. 05/04/2024, n. 2, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, come sostituito dall'articolo 11, continua ad applicarsi la normativa previgente.

Il testo del presente articolo previgente alle modifiche introdotte dalla L.R. 05/04/2024, n. 2 era il seguente:

"Art. 23 - (Lavori in economia)

1. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di euro 200.000.

2. I lavori in economia si possono eseguire:

a) in amministrazione diretta;

b) per cottimo.

3. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri della amministrazione aggiudicatrice; il responsabile del procedimento acquista i materiali acquista e e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

4. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante in un apposito regolamento.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono definite le tipologie dei lavori da eseguirsi in economia e le forme di contabilità semplificata dei lavori."

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