Comma aggiunto dall’art. 5, comma 80, della L.R. 30/12/2008, n. 17; modificato dall’art. 3, comma 16, della L.R. 11/08/2011, n. 11 e, successivamente, abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 05/04/2024, n. 2.

Ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. 05/04/2024, n. 2, alle delegazioni amministrative di cui al presente articolo in essere alla data del 09/04/2024 continua ad applicarsi la normativa previgente.

Il presente comma, così recitava:

"1-bis. L’amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all’esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3, anche mediante modifica delle delegazioni amministrative intersoggettive già in essere."

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