Articolo modificato dall’art. 245, comma 1, della L.R. 21/12/2012, n. 26 e, successivamente, abrogato dall’art. 5, comma 1, della L.R. 10/08/2023, n. 13, così recitava:

“Art. 43 - (Snellimento delle procedure autorizzatorie)

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e pareri, la Commissione regionale esamina il progetto definitivo, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all’articolo 13-bis della legge regionale 41/1996 predisposto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, nonché del regolamento di cui all'articolo 4, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 42.

2. Le procedure di competenza della Commissione regionale sostituiscono tutte le altre procedure di controllo ed esame tecnico, nonché le procedure per la formalizzazione di intese e concerti e per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni, assensi e altri atti autorizzativi da parte della Regione o di altri enti pubblici previsti dalla normativa vigente, a esclusione di quelle di competenza delle amministrazioni statali, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Qualora alla Commissione regionale partecipino i rappresentanti di amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l'intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 490/1999, il provvedimento finale della Commissione regionale e i relativi allegati costituiscono autorizzazione ai sensi dell'articolo 151, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo. Il pronunciamento favorevole in seno alla Commissione regionale del rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli organi statali preposti all'esercizio del potere di annullamento, di cui al comma 2 dell'articolo 138 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 34/1997. Ai fini dell'assunzione del provvedimento finale della Commissione regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge regionale 3/2001.

4. Per i lavori di cui al presente capo la concessione edilizia o l'accertamento di compatibilità urbanistica sono rilasciati sulla base del provvedimento finale assunto dalla Commissione regionale.”

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