Articolo modificato dall'art. 4, comma 102, della L.R. 26/01/2004, n. 1; dall'art. 18, commi 1-2, della L.R. 26/05/2006, n. 9 e, successivamente abrogato dall'art. 87, comma 1, della L.R. 05/04/2024, n. 2, così recitava:

"Art. 37 - (Forme di pubblicità)

1. Le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinate dalla direttiva 2004/18/CE.

2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.500.000 e inferiore alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'articolo 38, e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale.

3. Per i lavori di importo inferiore a euro 1.500.000 gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nell'albo pretorio del comune ove si debbono eseguire i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sul sito informatico della Regione.

4. Il regolamento di cui all'articolo 4 individua contenuti, modalità e tempi dell'attivazione del sistema informatico della Regione."

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