Comma aggiunto dall’art. 7, comma 2, della L.R. 16/10/2015, n. 25 e, successivamente, modificato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 05/04/2024, n. 2.

Ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. 05/04/2024, n. 2, alle delegazioni amministrative di cui al presente articolo in essere alla data del 09/04/2024 continua ad applicarsi la normativa previgente.

Il testo del presente comma previgente alle modifiche introdotte dalla L.R. 05/04/2024, n. 2 era il seguente:

"1-quater. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3."

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