Articolo abrogato dall’art. 66 della L.R. 17/06/2011, n. 7, così recitava:

“Art. 68 - Aiuti all'occupazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane che, a compimento della formazione professionale prevista dall'articolo 67, assumano a tempo indeterminato i soggetti partecipanti, un contributo pari al 30 per cento del salario annuo lordo del lavoratore, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'assunzione.

2. Il contributo è assegnato a condizione che si tratti di un posto di lavoro aggiuntivo o in sostituzione di dipendente pensionato per limiti d'età.”

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