Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 24/05/2004, n. 17; dall'art. 7, comma 22, della L.R. 18/07/2005, n. 15; dall'art. 64, comma 1, della L.R. 23/02/2007, n. 5 e, successivamente, abrogato dall'art. 13, comma 9, della L.R. 11/08/2011, n. 11, così recitava:

"Art. 4 Acquisto di beni e servizi

1. Nell'ambito dell'ordinamento regionale i contratti di fornitura di beni e i contratti di appalto di servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario stipulati dall'Amministrazione regionale, dagli enti locali, dagli enti regionali, dagli enti pubblici non economici e dagli organismi di diritto pubblico sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.

2. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati con contraenti scelti mediante procedure aperte o ristrette. Possono essere stipulati con contraenti scelti mediante procedura negoziata esclusivamente:

a) nei casi ammessi alla normativa comunitaria e dalla normativa interna di recepimento;

b) qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 41 del regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);

c) per i servizi e per le forniture di beni il cui valore stimato sia di importo non inferiore a 20.001 euro e non superiore a 200.000 euro al netto dell'IVA, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di imprese non inferiori a cinque. Per i servizi e le forniture di beni il cui valore stimato sia di importo inferiore a 20.000 euro al netto di IVA, si prescinde dall'esperimento della gara ufficiosa.

3. Il ricorso alla procedura negoziata deve essere motivato. Alle procedure è invitato un congruo numero di soggetti, tale da garantire una concorrenza effettiva e comunque non inferiore a tre, salvi i casi di cui al comma 2, lettera c), e il caso di privativa industriale, ovvero di beni e servizi che una sola impresa può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti.

4. È fatta salva la facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), ovvero di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi).

5. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite nel limite di importo di 130.000 euro al netto dell'IVA.

6. Le procedure negoziate possono essere esperite in via telematica secondo le modalità stabilite dalle singole amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei criteri di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.

7. In materia di lavori pubblici trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modificazioni ed integrazioni. In materia elettorale trova applicazione l'articolo 3, commi 23, 24 e 25 della legge regionale n. 3/2002. È fatta salva la disciplina regionale di recepimento dei princìpi di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

8. Le informazioni relative ai contratti stipulati a seguito di procedure negoziate sono comunicate dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti).

9. Le disposizioni normative regionali che menzionano la trattativa privata si intendono riferite alla procedura negoziata.

10. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1965, n. 5 (Servizio di Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia);

b) articolo 34 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 (Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti di enti locali);

c) comma 05 dell'articolo 138-bis della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);

d) legge regionale 30 novembre 1992, n. 35 (Istituzione del servizio di telesoccorso-telecontrollo);

e) comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);

f) articolo 37 (Procedure di aggiudicazione e rinnovo dei contratti di gestione di servizi finanziari) della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);

g) comma 17 dell'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizione collegate alla Legge finanziaria 2000);

h) comma 55 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1/2003;

i) articolo 10 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20 (recante modifiche alla legge regionale n. 35/1992);

j) quinto capoverso del comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 (recante l'aggiunta del comma 05 all'articolo 138-bis della legge regionale n. 52/1991).

11. L'articolo 24 (Acquisto di beni e servizi) della legge n. 289/2002 non viene comunque applicato ai comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti."

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino