Articolo modificato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/06/2010, n. 11 e, successivamente, abrogato dall'art. 65, comma 1, della L.R. 29/04/2015, n. 11, così recitava:

Art. 14 (Modifiche alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e demanio idrico)

1. Abrogato

2. Dopo l'articolo 34 della legge regionale 16/2002, vengono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 34-bis (Rilascio delle concessioni amministrative su beni demaniali)

1. Il rilascio delle concessioni amministrative relative ad attraversamenti, anche in subalveo, dei beni appartenenti al demanio idrico regionale è subordinato all'acquisizione del parere vincolante della Direzione regionale dell'ambiente.

2. Il rilascio delle concessioni amministrative relative all'utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è subordinato all'acquisizione del parere vincolante della Direzione regionale dell'ambiente e del Comune dove l'immobile si trova. Relativamente alle concessioni di beni demaniali che rivestono particolare interesse dal punto di vista ambientale o paesaggistico o relative ad aree demaniali di rilevante superficie, può essere richiesto anche il parere vincolante della Direzione regionale della pianificazione territoriale.

3. Analoga procedura si applica alle richieste di occupazione di beni demaniali per la realizzazione di attraversamenti e di ogni altro intervento avente rilevanza urbanistica, in relazione alle quali i competenti Uffici regionali rilasciano la relativa autorizzazione per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori, al quale si applica l'indennità di occupazione così come determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 57.

4. I pareri di cui ai commi 1 e 2 si considerano acquisiti in relazione ai beni demaniali già oggetto di concessioni scadute o di nulla osta rilasciati dallo Stato.

5. L'avviso di presentazione della domanda per il rilascio di nuove concessioni demaniali a favore di privati è pubblicato, senza onere alcuno per l'Amministrazione regionale, nell'albo pretorio del Comune dove è ubicato l'immobile per la durata di almeno trenta giorni, trascorsi i quali senza che vi siano altre richieste, si procede al rilascio della concessione a trattativa privata diretta con il richiedente.

6. In caso di più domande per il rilascio di nuove concessioni relative ai beni facenti parte del demanio idrico relative alla stessa area demaniale, si procede all'assegnazione mediante esperimento di gara ufficiosa aperta ai richiedenti mediante il sistema delle offerte al rialzo, sulla base del canone determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 57. Qualora la richiesta sia presentata da un ente pubblico ai fini della realizzazione di un intervento che persegue finalità di pubblico interesse o finalizzata alla realizzazione di servizi, attività e/o strutture destinate alla collettività, la richiesta viene intesa come prioritaria rispetto alle richieste di privati. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle richieste di rinnovo di concessioni scadute, in relazione alle quali l'eventuale gara ufficiosa può essere esperita solo in caso di mancata richiesta di rinnovo prima della scadenza della concessione in vigore da parte del concessionario, in caso di espressa rinuncia al rinnovo da parte del concessionario o in caso di pronunciata risoluzione dell'atto concessorio.

7. Nelle more del rilascio delle concessioni definitive, nell'attuale fase transitoria finalizzata a completare il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione in materia di gestione dei beni appartenenti al demanio idrico, avuto riguardo al numero e alla complessità delle pratiche da regolarizzare, nell'ambito delle competenze assegnatele, la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio può procedere al rilascio di autorizzazioni provvisorie per un periodo non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo. Le autorizzazioni provvisorie possono essere altresì rilasciate relativamente ai beni demaniali oggetto di occupazioni di fatto in relazione alle quali lo Stato ha già incassato i relativi canoni e risultino già acquisiti i pareri previsti dai commi 1 e 2.

8. Le concessioni rilasciate dallo Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge, delle quali si prende atto con decreto del Direttore regionale della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, rimangono valide sino alla loro naturale scadenza e fino a tale data si continua ad applicare il canone contrattualmente previsto.

Art. 34-ter (Procedure per il rilascio delle concessioni)

1. L'uso dei beni appartenenti al demanio idrico regionale gestiti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio viene accordato mediante concessione.

2. La Giunta regionale individua i criteri generali da applicare alle concessioni di cui al comma 1, in applicazione della normativa prevista dalla presente legge.

3. L'atto di concessione, adottato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, l'eventuale cauzione, ovvero la gratuità, l'uso per il quale la concessione viene disposta, le condizioni per l'utilizzo del bene e le sanzioni per il mancato rispetto.".

3. All'articolo 43 della legge regionale 16/2002 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna autorizzazione o concessione, né alla corresponsione di canoni demaniali, e sono regolamentati da apposite convenzioni adottate d'intesa tra i Comuni interessati e l'Amministrazione regionale, nel rispetto dei piani di bacino e loro stralci, ovvero delle norme di salvaguardia, ove adottati. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti direttamente dai Comuni previa semplice comunicazione alla competente struttura regionale.".

4. All'articolo 57 della legge regionale 16/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-bis. La concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modificazioni, costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico per l'insediamento dei manufatti facenti parte dell'impianto derivatorio. L'onere per l'utilizzazione di dette aree si intende ricompreso nel canone relativo alla concessione di derivazione.";

b) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Non sono soggette alla corresponsione di canoni demaniali le concessioni e le autorizzazioni, anche in via provvisoria, per gli attraversamenti dei corsi d'acqua, anche in subalveo, realizzati da Comuni, Province, Comprensori montani e Consorzi di bonifica e le concessioni e le autorizzazioni, anche in via provvisoria, per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio idrico da parte dei medesimi soggetti destinati alla realizzazione di interventi di pubblico interesse, con particolare riferimento alle opere di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua. La deroga alla corresponsione del canone demaniale prevista dal presente comma si applica con effetto retroattivo dalla data di consegna dei beni demaniali dallo Stato alla Regione.".

5. In relazione all'avvenuta attribuzione di competenze a favore della Regione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 16/2002 e alle necessità connesse alla fase di prima applicazione della medesima, la Regione è autorizzata a sostenere le spese di cui ai commi 8 e 10 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), a far data dall'entrata in vigore della medesima.”

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