Articolo abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21.

L’articolo 21 così recitava:

“Art. 21 - (Convenzioni)

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”

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