Comma modificato dall’art. 3, comma 44, della L.R. 23/07/2009, n. 12 e, successivamente, abrogato dall’art. 7, comma 14, della L.R. 29/12/2015, n. 33, così recitava:

"2. Le controgaranzie di cui al comma 1, rilasciate alle condizioni e secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle attività produttive e dell'Assessore regionale alle finanze nonché, per quanto attiene alle controgaranzie da concedersi alle imprese del settore agricolo, dell'Assessore regionale alle finanze e dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, coprono tanto la quota di rischio garantita dal Fondo regionale di garanzia per le PMI e dal Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo, quanto la quota garantita dai Confidi convenzionati ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 10, della legge regionale n. 4/2005 ovvero dell'articolo 3, comma 38, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007)."

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