Comma modificato dall’art. 3, comma 43, della L.R. 23/07/2009, n. 12 e, successivamente, abrogato dall’art. 7, comma 14, della L.R. 29/12/2015, n. 33, così recitava:

"1. Nel quadro degli interventi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), a integrazione di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo, al fine di ridurre il rischio sottostante le operazioni poste in essere a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) a valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI ovvero sul Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare controgaranzie nei limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria, a valere sulle proprie disponibilità di bilancio."

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