Articolo abrogato dall’art. 5, comma 2, della L.R. 10/08/2023, n. 13, così recitava:

“Art. 39 - Semplificazioni in materia strutturale

1. In osservanza della circolare 14 febbraio 1974, n. 11951, del Ministero dei lavori pubblici, recante "Attuazione delle norme sul cemento armato", per tutte le opere strutturali realizzate con qualsiasi materiale, in zona non dichiarata sismica all'epoca della realizzazione e in possesso delle caratteristiche tecniche per le quali la circolare esenta dal deposito ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), l'idoneità statica è asseverata con perizia redatta da un professionista abilitato.”

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