Articolo abrogato dall’art. 3, comma 15, della L.R. 10/08/2023, n. 13, così recitava:

“Art. 9 - Riqualificazione delle aree colpite dalla tempesta Vaia

1. Al fine di tutelare la biodiversità, valorizzare il paesaggio e rafforzare l'agricoltura e la zootecnia in montagna, la Regione promuove il recupero delle aree boschive colpite dalla tempesta Vaia favorendo la conversione a prati pascolo delle superfici pianeggianti o con pendenze non significative.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le aree interessate e, previ gli adeguamenti normativi eventualmente necessari, promuove l'adozione delle procedure e gli adempimenti pianificatori, urbanistici e autorizzatori funzionali alla conversione delle aree medesime con modalità semplificate e speditive coinvolgendo congiuntamente le direzioni centrali competenti in materia di paesaggio, urbanistica, risorse agricole e forestali. La Giunta regionale individua, altresì, le possibili opzioni di sostegno economico per gli interventi di conversione.”

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